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 il 30/09/2020

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APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera dipendente


Obbligo decaduto dal 14 maggio 2011


Il “Decreto Sviluppo” (DL 13/05/2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011 e convertito legge il 12/07/2011 - L 106/2011 ) ha abolito l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera impiegato nella esecuzione delle opere per le quali si richiedono detrazioni fiscali  del 36%.

L’Agenzia delle Entrate interpreta che tale norma riguardi anche le fatture per cui si richiedono le detrazioni del 55%. Questa interpretazione è riportata nella


Guida alle detrazioni per il risparmio energetico


Se interessasse approfondire al normativa precedentemente in vigore, si consiglia di consultare sull’argomento:

- Guida dell’ Agenzia delle Entrate: Le agevolazione fiscali per il risparmio energetico

- Agenzia delle Entrate: circolare 11-2007 (indicazioni generali, pag. 6)

- Agenzia della Entrate: risoluzione 167-2007 (indicazioni sulle fatture d'acconto, pag. 5)


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Quanto segue descrive la precedente normativa in vigore fino al 13 maggio 2011


"Le agevolazioni (omissis) spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura" (decreto

Legge 233/2006 - decreto "Bersani" - e legge di conversione 248/2006).


L’Agenzia delle Entrate ha interpretato il suddetto enunciato stabilendo che il costo da evidenziare in fattura deve essere quello sostenuto dall'impresa fornitrice per remunerare la manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.

 

Non esistendo indicazioni precise circa l'identificazione ed il metodo di calcolo delle componenti del parametro, suggeriamo al fornitore di rivolgersi il proprio consulente tributario di fiducia per avere istruzioni su come definire l'importo da annotare in fattura.

Il contribuente può solo verificare che la fattura finale contenga chiaramente una nota con l’indicazione del tipo:

“costo totale della manodopera: € …. “.


oppure, nel caso che l’intervento sia eseguito direttamente dal titolare o dai titolari dell’impresa, senza l’impiego di manodopera subordinata o subappaltata:

“manodopera prestata esclusivamente da titolare dell’impresa”


Non è necessario che le fatture di acconto contengano questa indicazione.


Note:

Questa disposizione riguardava originariamente le detrazioni del 36% e l'IVA agevolata 10%. L'Agenzia delle Entrate, interpretando la  legislazione a seguire, ha indicato che l'obbligo sussiste anche per le detrazioni del 55%. Attualmente non vi è più questo obbligo se si vuole usufruire solo dell'IVA agevolata 10% e non di detrazioni.


Il suddetto "costo" è spesso confuso con il corrispettivo o prezzo o importo, relativo alla manodopera, che il cliente deve corrispondere al fornitore. Pare molto diffusa la pratica di assolvere all'obbligo, trattato in questa pagina, specificando separatamente, in fattura, la parte del totale relativa alla manodopera e la parte del totale relativa ai prodotti ed ai materiali.


E' palese che la prassi suddetta non assolva all'obbligo e che le detrazioni documentate senza l'evidenza del costo della manodopera dipendente in fattura, possano essere contestate dall'Agenzia delle Entrate.




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pagina aggiornata il 14-8-2017