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APPROFONDIMENTI NORMATIVI


Attestati di Prestazione Energetica

Note


I contenuti di questa pagina sono un condensato di quanto presente nel testo  “Prontuario per la gestione dell’APE” redatto da Paolo Zanoli (Studio Saparo) ed edito da Maggioli Editore

Studio Saparo si permette di suggerire a coloro che, per motivi professionali, necessitano frequentemente di approfondire questi  argomenti, di considerare il supporto della suddetta pubblicazione


APE Condominiale

- Il cosiddetto APE condominiale non è più utilizzabile in luogo dei singoli APE di ogni unità immobiliare.

- Il suddetto attestato si riferiva ad un intero edificio, con riscaldamento centralizzato, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.

- L’APE condominiale era ammesso dalla normativa di Stato e da quella di alcune regioni. Consentiva di ridurre i costi di produzione dell’APE a carico dei condomini. L’APE condominiale generalmente non forniva dati utili agli acquirenti o locatari di unità immobiliari dell’edificio.

- Secondo gli aggiornamenti apportati nel 2014 al DLgs 192-2005 (vedere art. 6.4) l’APE per l’intero condominio non è più ammessa.

- Quanto sopra è coerente col principio che il compratore od il locatore devono poter conoscere la prestazione energetica della unità immobiliare a cui sono interessati e non, in alternativa, la prestazione media dell’intero edificio.


Autodichiarazione di classe G

- L’autodichiarazione classe G non è più ammessa.

- Era stata introdotta nel 2009 ed è stata abolita nel 2012 attraverso distinti decreti ministeriali.

- Nell’autodichiarazione, il proprietario affermava che, a seguito delle scadenti qualità energetiche dell’edificio, le spese per il suo riscaldamento invernale potevano essere molto elevate.

- La suddetta autodichiarazione, anche se emessa in un periodo in cui poteva sostituire l’Attestato di Certificazione Energetica, non è più utilizzabile per nessuno scopo.


Nullità del contratto di vendita o locazione per mancata allegazione APE

- La mancata allegazione dell’APE all’atto di vendita od al contratto di locazione attualmente non è causa di nullità del contratto.

- Chi non adempie al suddetto obbligo è comunque soggetto a sanzioni.


Libretto d’impianto

Il libretto d’impianto non deve essere unito materialmente all’APE. In caso di obbligo di consegna dell’APE (per es. vendita o locazione) deve essere consegnato con l’APE.


Si premette che in diverse regioni è stato attivato un sistema informativo che registra gli impianti termici (catasto impianti). Gli installatori ed i manutentori dovrebbero quindi inserire nel catasto impianti tutti gli impianti e le operazioni periodiche di controllo effettuate sugli stessi. In queste regioni il libretto d’impianto su carta, sta scomparendo.


La normativa prevede che :

- i libretti di impianto, in originale o in copia, siano allegati all’APE;

- in caso di mancata annotazione nel libretto d’impianto degli avvenuti controlli obbligatori di efficienza energetica, l’APE cessa di valere il 31 dicembre successivo alla prima omissione.


Si deve interpretare che:

- il libretto d’impianto non è parte integrate dell’APE e non deve materialmente accompagnare l’APE;

- in caso di obbligo di allegazione dell’APE al contratto (per es. all’atto di vendita), non si deve unire all’APE il libretto d’impianto;

- in caso di obbligo di consegna dell’APE, se il libretto è in forma cartacea, deve essere anch’esso consegnato.


Di conseguenza:

- il tecnico certificatore può redigere l’APE solo dopo aver verificato sul libretto d’impianto che lo stesso sia in regola con i suddetti controlli obbligatori;

- Il tecnico certificatore conserverà nella propria documentazione tecnica relativa allo specifico APE copia del libretto d’impianto. Non è tenuto ha verificare che in futuro le operazioni di controllo avvengano.







Elaborazione
Attestati Energetici
APE

secondo la normativa
Regione Piemonte


Casi in cui necessita l’Attestato di
Prestazione Energetica
APE

Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte



Edifici esclusi dall’obbligo di Attestati di
Prestazione Energetica
APE

Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte



Attestato di Prestazione
Energetica
APE

FAQ Regione Piemonte

Aggiornate alla normativa in vigore dall’1 ottobre 2015


Sanzioni per inadempienze
relative a
l’ Attestato di Prestazione  Energetica APE


Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte


pagina aggiornata il 19-11-2017


“Prontuario per la gestione
degli APE”

redatto da
Paolo Zanoli (Studio Saparo)
pubblicato da
Maggioli Editore

Guida pratica, organica, completa e rigorosa  per coloro che frequentemente hanno la necessità di gestire casi o problematiche relative agli APE.  Acquisto on line € 16.15