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 il 30/09/2020

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Contabilizzazione del calore


CONTABILIZZAZIONE OBBLIGATORIA

Casi in deroga


Sistemi di misurazione e tabelle condominiali secondo le norme UNI 10200

(DLgs 102-2014, DLgs 141-2016, norme UNI 10200: 2015)

La normativa in vigore sancisce l’obbligo di dotare i condomini, entro il 30 giugno 2017 (1), di sistemi per misurare l’effettivo consumo di calore, raffrescamento e acqua calda sanitaria, di ogni unità immobiliare. La suddivisione delle spese misurate dovrà avvenire, dopo tale data, sulla base delle indicazioni contenute nella norma tecnica UNI 10200:2015.


Studio Saparo, pur avendo le competenze, non assume incarichi per la progettazione di impianti di contabilizzazione e per la redazione di tabelle condominiali finalizzate a suddividere le spese condominiali.

Eventuali incarichi sono accettati solo in casi particolari e soprattutto quando sia assicurata una gestione attiva, da parte del committente, delle contestazioni e delle altre conflittualità che tipicamente si manifestano quando la suddivisione delle spese condominiali subisce variazioni.


Deroga all’installazione dell’impianto di contabilizzazione

I casi per cui un condominio può evitare l’installazione dell’impianto di contabilizzazione sono:

1. incompatibilità tecnica;

2. non convenienza economica.

L’obbligo di installazione dell’impianto senza l’obbligo di suddividere le spese secondo le norme UNI 10200 esiste nel caso in cui in un condominio si verifichino differenze superiori al 50% tra i fabbisogni di energia utile per metro quadro delle unità immobiliari.


1 - Sequenza delle verifiche di incompatibilità tecnica e di non convenienza economica

La normativa prescrive installazione di sotto contatori in corrispondenza di ogni unità immobiliare.

- Se l’installazione di sotto contatori non è tecnicamente possibile o non è conveniente in termini di costi, occorre installare un sistema basato su ripartitori e un sistema di termoregolazione.
Per non incorrere in sanzioni queste condizioni devono essere esposte in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato.

(In tutti i casi in cui non si può individuare un punto dell’impianto in cui scorre tutto il fluido termovettore in ingresso nell’unità immobiliare - e solo quello relativo alla unità immobiliare stessa - ed un’altro in cui scorre tutto quello in uscita. Caso tipico di contabilizzazione diretta non tecnicamente possibile è quando la distribuzione è verticale ovvero a colonne montanti)


- Se anche un sistema basato su ripartitori e termoregolazione è tecnicamente impossibile od economicamente non conveniente, si è esentati dall’obbligo.  
Anche queste condizioni devono essere esposte in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato.

I sistemi basati su ripartitori confrontano la temperatura in un punto di riferimento del terminale di emissione con quella dell’ambiente circostante. Il dato è elaborato in modo da ottenere la potenza erogata istantaneamente dal radiatore intero. La potenza istantanea è poi integrata nel tempo per ottenere l’energia emessa. In concreto la contabilizzazione indiretta attualmente può essere effettuata se i terminali di emissione sono radiatori, termoconvettori con velocità fissa o bloccata e pannelli radianti a pavimento od a soffitto. Non può essere effettuata nei sistemi a distribuzione di aria calda attraverso bocchette (cfr. UNI 10200, paragrafo 5.1.3).

- Se si è esentati dall’obbligo di installare un sistema come al punto precedente si è esentati anche dall’obbligo di adottare le norme UNI 10200 (2).


(vedere i servizi di Studio Saparo sul tema)



2 - Metodo di verifica della non efficienza dei costi (non convenienza economica)

La non convenienza si rileva attraverso un calcolo finanziario basato sostanzialmente sul sull’analisi del valore attuale netto (VAN) dell’investimento. Qualora il valore attuale netto risultasse negativo, l’installazione del sistema di contabilizzazione è ritenuta non conveniente.

Per non incorrere in sanzioni queste condizioni devono essere esposte in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato.

La carenza di chiarimenti più esaustivi di quelli finora forniti dal Ministero costringe a calcoli molto conservativi.  

Per edifici locati in nord Italia, l’esperienza di Studio Saparo  rileva che, tranne casi particolari (per es. edifici molto ben isolati, condomini di alloggi con occupazione saltuaria) sono pochi i casi in cui si può dimostrare la non convenienza della contabilizzazione e della termoregolazione.

Per gli edifici locati in sud Italia è più frequente poter  dimostrabile la non convenienza.


(approfondimenti e strumento gratuito per la verifica dell’efficienza dei costi)

(vedere i servizi di Studio Saparo sul tema)


Deroga all’applicazione delle norme UNI 10200 per la suddivisione delle spese

Come affermato al punto 1, se si è esentati dall’obbligo di installare un sistema come al punto precedente si è esentati anche dall’obbligo di adottare le norme UNI 10200.


Si può parzialmente derogare, in particolare sull’attribuzione della quota per consumi comuni del sistema, nel caso in cui in un condominio, ove esista un sistema di misurazione dei consumi effettivi, si verifichino differenze superiori al 50% tra i fabbisogni di energia utile per metro quadro delle unità immobiliari.

Per non incorrere in sanzioni queste condizioni devono essere esposte in una relazione tecnica asseverata (1) sottoscritta da un tecnico abilitato.


L’evenienza è abbastanza comune in edifici non isolati termicamente. Tipicamente quelli precedenti il 1990 e non solo. Spesso le unità immobiliari situate a piano terra (su cantine o box), al primo piano (specialmente se su androni o piani pilotis) od all’ultimo piano (con sottotetto o terrazzo sovrastante) sono caratterizzate da un fabbisogno di energia utile al metro quadro molto differente da quelle situate nei piani intermedi. Vi sono poi numerose casistiche che determinano l’esistenza di unità immobiliari particolarmente sfavorite ed altre invece molto favorite.


(vedere i servizi di Studio Saparo sul tema)










Note

(1) Il termine originario del 31-12-2016 è stato prorogato al 30 giugno 2017 dall’art. 6.10 del DL  244-2016 (L.19-2017).

(2) MiSE - Chiarimenti in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore -  9 giugno 2017 - faq n.6

(3) Nel caso di relazioni tecniche la cui sottoscrizione da parte di tecnici abilitati è richiesta per legge, la distinzione tra relazione tecnica e relazione tecnica asseverata è irrilevante.




Elaborazione
Diagnosi Energetiche


secondo le normativa
tecnica vigente


Attestati di
Prestazione Energetica
APE


Informazioni generali sul
contenuto, l’utilizzo e la
elaborazione degli APE



Elaborazione
Attestati Energetici
APE

secondo l’attuale normativa in
vigore dal
 1 ottobre 2015
in
Regione Piemonte




Relazione tecnica
per l’esenzione dall’obbligo di
contabilizzazione del calore

(DLgs 102-2014, DLgs 141-2016 e UNI 10200)

servizio di verifica dei requisiti e relativa attestazione in relazione tecnica asseverata



Contabi.van

Strumento per la verifica della efficienza dei costi - convenienza
di un sistema condominiale di contabilizzazione del calore


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(basato su Microsoft Excel)


pagina aggiornata il 26-9-2017


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