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il 30/09/2020
AGEVOLAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO DETRAZIONI 65% - Schema delle caratteristiche più importanti |
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Oggetto |
Info |
Note |
Legge istitutiva |
Legge 296/2006 |
Prorogate le scadenze di anno in anno da altre leggi. Spesso si fa riferimento al DM 63- |
Principali norme attuative |
DM 19/2/2007; DM 11- DM 26- |
Molta prassi definita dall’Agenzia delle Entrate tramite Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni |
Tipo di agevolazione |
Detrazione da imposte IRPEF o IRES del 65% o del 50% (secondo tipologia intervento) delle spese sostenute per l’intervento, IVA inclusa. L’importo totale della detrazione si suddivide in dieci quote uguali da detrarre annualmente |
L’importo totale della detrazione non può superare un massimo (da € 30.000 a € 100.000) per intervento e per anno) definito a seconda dell’intervento. |
Alcuni tipi di interventi condominiali sono detraibili al 70% e 80% |
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Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche |
Con contributi in conto interesse o fondi garanzia o fondi a rotazione |
In particolare se un intervento è agevolato con detrazioni 65% non è agevolabile anche con detrazioni 50% (e viceversa) o con gli incentivi Conto Termico (e viceversa) |
Beneficiari |
Tutti coloro che possono detrarre da imposte IRPEF o IRES ovvero le persone fisiche e le persone giuridiche private. Non possibile di conseguenza l’agevolazione per spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione |
Beneficiano tutti coloro che hanno sostenuto le spese se sono i possessori od i detentori (affittuari o comodatari) od i loro parenti prossimi conviventi. I beneficiari possono anche essere società con delle eccezioni relative alle società immobiliari |
Immobili ammessi |
Immobili esistenti (non ammessi nuovi edifici in costruzione) di tutte le categorie catastali |
Per quasi tutti gli interventi gli edifici devono già possedere un impianto termico |
Adempimenti precedenti l’intervento |
Nessuno |
Devono essere rispettati, quando necessari, gli adempimenti relativi alla normativa edilizia |
Adempimenti a fine intervento |
Invio ad ENEA entro 90 gg., tramite sito dedicato, di informazioni relative al beneficiario, all’immobile, all’intervento ed alla spesa |
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Modalità di pagamento delle spese |
Le persone fisiche devono effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale con procedura bancaria dedicata |
La banca applica una ritenuta d’acconto al destinatario del pagamento |
Documentazione necessaria redatta da professionisti |
Alcuni interventi richiedono che la compilazione della comunicazione all’ENEA e/o altra documentazione tipo: - - sia redatta da un professionista |
vedere i singoli tipi di intervento |
Documentazione di prodotti o dichiarazioni non necessariamente redatta da professionisti |
Per alcuni interventi la documentazione può essere gestita direttamente dal contribuente (es. serramenti e caldaie a condensazione) |
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Documentazione amministrativa |
Fatture e ricevute dei bonifici relativi alle spese effettuate |
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Elenco generale degli interventi ammessi con detrazione 65% |
Riqualificazione energetica di un edificio. |
Gli interventi devono essere tecnicamente conformi a norme specifiche. E’ richiesta caso per caso documentazione attestante la conformità |
Sostituzione di impianto termico con impianti basati su geotermia a bassa entalpia e pompe di calore |
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Sostituzione di scalda acqua con scalda acqua a pompa calore |
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Sistemi multimediali di controllo a distanza impianti termici |
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Elenco generale degli interventi ammessi con detrazione 65% |
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Altre particolarità |
In caso di cessione dell’immobile il beneficio è a favore del nuovo proprietario dell’immobile |
Il beneficio può rimanere a chi ha sostenuto le spese con specifica disposizione apposta nell’atto di vendita |
In caso di decesso del beneficiario le detrazioni non fruite passano all’erede |
Nei periodi in cui l’erede non dispone dell’immobile (es. dato in locazione) le detrazioni sono sospese |
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I condòmini non capienti (imposta a carico per redditi di lavoro dipendente o pensione non sufficiente per fruire delle detrazioni) possono cedere il beneficio al fornitore od altro privato consenziente |
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La normativa che disciplina l’imposta IVA prescinde da quella che regola le detrazione dall’imposta lorda del 55% - |
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Entro certi limiti è consentito correggere i documenti inoltrati ad ENEA |
tipicamente il 30/9 dell’anno successivo alla fine dell’intervento |
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non oltre il 30/9 dell’anno successivo a quello in cui dovevano essere dichiarate |
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non oltre il 30/9 successivo alla fine dell’intervento. La sanzione è di € 258. |
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Le detrazioni indebitamente dichiarate sono sanzionate dall’Agenzia dell’Entrate |
L’Agenzia delle Entrate commina una sanzione e chiede la restituzione con gli interessi delle detrazioni indebitamente effettuate |
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Considerazioni di Studio Saparo Sono detrazioni fiscali molto utilizzate ed abbastanza conosciute negli aspetti generali. Si utilizzano diffusamente per molti degli interventi ammessi. Il lato negativo che accomuna le detrazioni 65% e 50% è la complessità normativa che si è sviluppata nel tempo. La legge istitutiva aveva basato su pochi ed abbastanza chiari principi le regole per fruire delle agevolazioni. Oggi invece risulta e continua ad aumentare un poderoso ed intricato insieme di modifiche, integrazioni e interpretazioni. Quest’ultime in particolare abbondano di minuziose precisazioni, limitazioni, casistiche, istruzioni, procedure, ecc. Sorgono quindi concreti inconvenienti tra cui: - - - |
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pagina aggiornata il 12- |
Sito in aggiornamento
Questo sito ancora non riporta importanti aggiornamenti tra cui quelli riguardanti il Bonus facciate, il Superbonus 110%, quanto introdotto in generale dal DL 34/2020 e altro.
Studio Saparo è competente e pronto a offrire i propri servizi anche su questi argomenti.
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