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il 30/09/2020
DIAGNOSI ENERGETICHE
Descrizione generale dello strumento
La diagnosi energetica è uno strumento analitico fondamentale se si ha l’obiettivo di approcciare razionalmente lo stato e l’eventuale miglioramento dell’efficienza energetica di un edificio, di un processo produttivo o di un sistema di trasporti 1
La diagnosi energetica è quindi utilizzabile, con modalità opportunamente scalabili, sia dal singolo proprietario di un edificio, come da un condominio, un’azienda, una scuola, una Pubblica Amministrazione, un’azienda di produzione, una società del terziario.
La diagnosi energetica differisce sostanzialmente dall’Attestato di Prestazione Energetica perchè:
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Esistono differenti approcci alla diagnosi energetica in termini di scopo, obiettivi e dettaglio.
Le norme tecniche definiscono i requisiti essenziali di ogni diagnosi energetica e della relativa procedura, armonizzando in tal modo le varie metodologie.
Il D.Lgs. 102/2014 ha istituto l’obbligo per le cosiddette “imprese energivore “ e le “grandi imprese” di dotarsi di una Diagnosi Energetica.
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a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica;
b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’articolo 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 5, non sia risultato inferiore al 3%.
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1 Si è diffuso recentemente un utilizzo improprio, purtroppo anche da parte di tecnici, della locuzione “diagnosi energetica”. Spesso sono offerte (per esempio in occasione dell’adeguamento dei condomini alle norme sull’obbligo di contabilizzazione) prestazioni definite di diagnosi energetica che in realtà non si riferiscono a questa procedura..
Si precisa anzitutto con non è necessaria una diagnosi energetica, nel senso corretto del termine, né per determinare la suddivisione delle spese condominiali secondo le norme, né per valutare la non convenienza agli obblighi sanciti dal DLgs. 102-
Per le suddette attività occorrerebbe più propriamente proporre la determinazione di fabbisogni energetici oppure la valutazione di consumi energetici.
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