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APPROFONDIMENTI NORMATIVI


Attestato di Qualificazione Energetica


I contenuti di questa pagina sono un condensato di quanto presente nel testo  “Prontuario per la gestione dell’APE” redatto da Paolo Zanoli (Studio Saparo) ed edito da Maggioli Editore

Studio Saparo si permette di suggerire a coloro che, per motivi professionali, necessitano frequentemente di approfondire questi  argomenti, di considerare il supporto della suddetta pubblicazione


dalla Legge 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni:


Definizione (art. 2, comma 1, lettera I ter)


Il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati:

- i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore

- i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.


Scopo (art. 6, comma 11)


L’attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all’articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

 

A tale fine, l’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.


L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo.


Obbligo di presentazione al comune con dichiarazione di fine lavori (art. 8, comma 2)


2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.


La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.



Nota di Studio Saparo

- La normativa non specifica i casi in cui sussiste il suddetto obbligo.

- E’ palese che l’obbligo non sussiste se non è stato nominato il direttore dei lavori.

- Secondo l’attuale normativa edilizia, per le opere private, il direttore dei lavori dei lavori deve essere nominato in casi di permesso di costruire (per es. nuovo edificio o ampliamento).

- Il formato dell’AQE è illustrato nel  DM 26/6/2015 - APE - Allegato 1

- E’ molto simile a quello dell’APE, ma non esplicita la classe energetica






Elaborazione
Attestati Energetici
APE

secondo la normativa
Regione Piemonte


Edifici esclusi dall’obbligo di Attestati di
Prestazione Energetica
APE

Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte



Sanzioni per inadempienze
relative a
l’ Attestato di Prestazione  Energetica APE


Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte


pagina aggiornata il 19-11-2016


“Prontuario per la gestione
degli APE”

redatto da
Paolo Zanoli (Studio Saparo)
pubblicato da
Maggioli Editore

Guida pratica, organica, completa e rigorosa  per coloro che frequentemente hanno la necessità di gestire casi o problematiche relative agli APE.  Acquisto on line € 16.15