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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - APE


Edifici esclusi dagli obblighi di APE


I contenuti di questa pagina sono un condensato di quanto presente nel testo “Prontuario per la gestione dell’APE” redatto da Paolo Zanoli (Studio Saparo) e pubblicato da Maggioli Editore.
Studio Saparo si permette di suggerire a coloro che, per motivi professionali, necessitano frequentemente di approfondire questi  argomenti, di considerare il supporto della suddetta pubblicazione
.



DM 26/6/2015 - Allegato I, Appedice A:

(testo parafrasato al fine di renderlo più comprensibile)


Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi di edifici:


a) fabbricati isolati (nel senso di non contigui con altri) con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati


b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;


c) edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione


d) edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.

L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili.


e) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose,


f) ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;


g) fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento

della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In

particolare si fa riferimento:

- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti

verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;

- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;


l) manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo 192 - 2005 (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc..














Elaborazione
Attestati Energetici
APE

secondo la normativa
Regione Piemonte


Casi in cui necessita l’Attestato di
Prestazione Energetica
APE

Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte



Rischi conseguenti ad
Attestato di Prestazione Energetica
APE
non accurato o non veritiero

I rischi a cui si espongono i venditotori od i locatori di immobile utilizzando APE non affidabili


pagina aggiornata il 19-11-2017


“Prontuario per la gestione
degli APE”

redatto da
Paolo Zanoli (Studio Saparo)
pubblicato da
Maggioli Editore

Guida pratica, organica, completa e rigorosa  per coloro che frequentemente hanno la necessità di gestire casi o problematiche relative agli APE.  Acquisto on line € 16.15