ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Concetti di base
I contenuti di questa pagina sono un condensato di quanto presente nell’e-book “Prontuario per la gestione dell’APE” redatto da Paolo Zanoli (Studio Saparo) e pubblicato da Maggioli Editore.
Studio Saparo si permette di suggerire a coloro che, per motivi professionali, necessitano frequentemente di approfondire questi argomenti, di considerare il supporto della suddetta pubblicazione.
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
- Ha sostituito dal 2013, a seguito di aggiornamenti legislativi e tecnici, il precedente Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
- L’1 ottobre 2016 è entrata in vigore una nuova normativa che rende omogeneo, a livello nazionale, il formato ed i contenuti dell’APE. In particolare definisce criteri uniformi per la determinazione e la rappresentazione delle classi energetiche (da A3, la più efficiente a G, la meno efficiente).
- L’Attestato di Prestazione Energetica, se correttamente redatto, dovrebbe adempiere agli obiettivi di:
- informare suoi consumi energetici dell’immobile in oggetto;
- fornire raccomandazioni per la riduzione dei consumi proponendo interventi convenienti
in termini di rapporto costi / benefici ovvero spesa da sostenere
(consumo di gas, energia elettrica, ecc.) e risparmio energetico ottenibile;
- assegnare una classe energetica all’immobile consentendo una immediata e comprensibile
sintesi della qualità energetica dell’immobile;
- contenere dati utili per poter confrontare e valutare, sul piano dei consumi energetici,
immobili diversi da acquistare o locare.
Normativa di Stato e normativa regionale
- Gli aggiornamenti legislativi del 2013 sopra menzionati hanno avuto attuazione nel 2015.
- In particolare sono state definite le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche da riportare sull’APE ed il modello dell’APE stesso.
- Tutte le regioni hanno recepito la nuova normativa con la sola eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
- Rimangono e probabilmente rimarranno diverse per molto tempo ancora, le procedure di registrazione degli APE presso le singole Regioni.
Unità immobiliari dotabili di APE
- Sono gli edifici o le parti di essi per i quali:
- le norme legislative non ne prevedano l’esclusione dagli obblighi inerenti l’APE;
- è possibile calcolare, secondo le norme tecniche, il consumo energetico ed è quindi redigere un APE.
- Come principio, tutti gli edifici finiti che per il loro utilizzo, residenziale o lavorativo, necessitano di un impianto di climatizzazione (non importa se sia al momento esistente o funzionante), sono dotabili di APE. La casistica generale è però piuttosto complessa.
- La normativa prevede, come accennato sopra, alcune eccezioni che sono riassunte al punto successivo
Unità immobiliari escluse dagli obblighi di APE
Sono esclusi dagli obblighi relativi all’APE:
- gli immobili per cui non è tecnicamente possibile calcolare il consumo energetico e quindi redigere un APE sono necessariamente esclusi dall’obbligo di dotazione APE.
- Indipendentemente che sia o meno possibile calcolarne i consumi, le norme legislative escludono espressamente dalla dotazione di APE ed a maggior ragione, da tutti gli altri eventuali obblighi inerenti l’APE:
- gli edifici isolati (non contigui ad altri) con superficie utile inferiore a 50 m2;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto;
- i ruderi, tipicamente accatastati come collabenti o comunque così definiti nell’atto di eventuale compravendita;
- i fabbricati in costruzione, ovvero quelli che non dispongono di agibilità ed in particolare quelli costituiti dallo “scheletro strutturale” o od al “rustico” .
Una casistica più completa a questa pagina.
- Non è più possibile sostituire un APE con la cosiddetta “Autodichiarazione di classe G”, cioè la dichiarazione del proprietario affermante le scadenti qualità energetiche di un immobile .
Casi in cui è necessario dotare un immobiliari di APE
Come principio, se non ne è previsto l’esonero come dal punto precedente, un immobile deve essere dotato di APE nel caso:
- di trasferimento di proprietà (anche a titolo gratuito) o di locazione;
- di nuovo edificio, a fine lavori, prima della richiesta dell’agibilità;
- di ristrutturazione importante , quando alla fine dei lavori si richiede l’agibilità;
- edifici esistenti di uso pubblico ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 250 m2;
- edifici esistenti di cui sopra in caso di affidamento a terzi della gestione degli impianti termici.
Una casistica più completa a questa pagina.
Gli obblighi relativi all’APE
Nei casi in cui è prevista la dotazione di APE, possono sorgere anche questi obblighi di legge :
- obbligo di informazione: l’acquirente o il locatario devono essere informati delle informazioni contenute nell’APE in dotazione all’immobile;
- obbligo di consegna: l’acquirente o il locatario devono aver ricevuto copia dell’APE in dotazione all’immobile;
- obbligo di allegazione: l’APE deve risultare allegato all’atto di vendita od al contratto di locazione;
- obbligo di affissione: l’APE deve essere esposto con evidenza in luogo ben visibile al pubblico .
Una casistica più completa a questa pagina
I soggetti titolari di obblighi relativi all’APE
A seconda dei casi, vari soggetti hanno obblighi da assolvere relativi all’APE. Il mancato adempimento, se rilevato, comporta sanzioni importanti. I soggetti possono essere:
- il costruttore di un nuovo edificio (ovvero colui a cui è intestato il permesso di costruire);
- il committente, in caso di ristrutturazione importante;
- il direttore dei lavori;
- il venditore od il locatore di unità immobiliari;
- il compratore od il locatario di unità immobiliari;
- l’intermediario (se pubblica comunicati commerciali, inserzioni, ecc.).