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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Concetti di base


I contenuti di questa pagina sono un condensato di quanto presente nell’e-book  “Prontuario per la gestione dell’APE” redatto da Paolo Zanoli (Studio Saparo) e pubblicato da Maggioli Editore.
Studio Saparo si permette di suggerire a coloro che, per motivi professionali, necessitano frequentemente di approfondire questi  argomenti, di considerare il supporto della suddetta pubblicazione
.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

- Ha sostituito dal 2013, a seguito di aggiornamenti legislativi e tecnici, il precedente Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

- L’1 ottobre 2016 è entrata in vigore una nuova normativa che rende omogeneo, a livello nazionale, il formato ed i contenuti dell’APE. In particolare definisce criteri uniformi per la determinazione e la rappresentazione delle classi energetiche (da A3, la più efficiente a G, la meno efficiente).

- L’Attestato di Prestazione Energetica, se correttamente redatto, dovrebbe adempiere agli obiettivi di:

- informare suoi consumi energetici dell’immobile in oggetto;

- fornire raccomandazioni per la riduzione dei consumi proponendo interventi convenienti

 in termini di rapporto costi / benefici ovvero spesa da sostenere

(consumo di gas, energia elettrica, ecc.) e risparmio energetico ottenibile;

- assegnare una classe energetica all’immobile consentendo una immediata e comprensibile

 sintesi della qualità energetica dell’immobile;

- contenere dati utili per poter confrontare e valutare, sul piano dei consumi energetici,

immobili diversi da acquistare o locare.

Normativa di Stato e normativa regionale

- Gli aggiornamenti legislativi del 2013 sopra menzionati hanno avuto attuazione nel 2015.

- In particolare sono state definite le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche da riportare sull’APE ed il modello dell’APE stesso.

- Tutte le regioni hanno recepito la nuova normativa con la sola eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

- Rimangono e probabilmente rimarranno diverse per molto tempo ancora, le procedure di registrazione degli APE presso le singole Regioni.

Unità immobiliari dotabili di APE

- Sono gli edifici o le parti di essi per i quali:

-  le norme legislative non ne prevedano l’esclusione dagli obblighi inerenti l’APE;

-  è possibile calcolare, secondo le norme tecniche, il consumo energetico ed è quindi redigere un APE.

- Come principio, tutti gli edifici finiti che per il loro utilizzo, residenziale o lavorativo, necessitano di un impianto di climatizzazione (non importa se sia al momento esistente o funzionante), sono dotabili di APE. La casistica generale è però piuttosto complessa.

- La normativa prevede, come accennato sopra, alcune eccezioni che sono riassunte al punto successivo


Unità immobiliari escluse dagli obblighi  di APE

Sono esclusi dagli obblighi relativi all’APE:

- gli immobili per cui non è tecnicamente possibile calcolare il consumo energetico e quindi redigere un APE sono necessariamente esclusi dall’obbligo di dotazione APE.

- Indipendentemente che sia o meno possibile calcolarne i consumi, le norme legislative escludono espressamente dalla dotazione di APE ed a maggior ragione, da tutti gli altri eventuali obblighi inerenti l’APE:

- gli edifici isolati (non contigui ad altri) con superficie utile inferiore a 50 m2;

- gli edifici adibiti a luoghi di culto;

- i ruderi, tipicamente accatastati come collabenti o comunque così definiti nell’atto di eventuale compravendita;

- i fabbricati in costruzione, ovvero quelli che non dispongono di agibilità ed in particolare quelli costituiti dallo “scheletro strutturale”  o od al “rustico” .

Una casistica più completa a questa pagina.

- Non è più possibile sostituire un APE con la cosiddetta “Autodichiarazione di classe G”, cioè la dichiarazione del proprietario affermante le scadenti qualità energetiche di un immobile .


Casi in cui è necessario dotare un immobiliari di APE

Come principio, se non ne è previsto l’esonero come dal punto precedente, un immobile deve essere dotato di APE nel caso:

- di trasferimento di proprietà (anche a titolo gratuito) o di locazione;

- di nuovo edificio, a fine lavori, prima della richiesta dell’agibilità;

- di ristrutturazione importante , quando alla fine dei lavori si richiede l’agibilità;

- edifici esistenti di uso pubblico ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 250 m2;

- edifici esistenti di cui sopra in caso di affidamento a terzi della gestione degli impianti termici.

Una casistica più completa a questa pagina.


Gli obblighi relativi all’APE

Nei casi in cui è prevista la dotazione di APE, possono sorgere anche questi obblighi di legge :

- obbligo di informazione: l’acquirente o il locatario devono essere informati delle informazioni contenute nell’APE in dotazione all’immobile;

- obbligo di consegna: l’acquirente o il locatario devono aver ricevuto copia dell’APE in dotazione all’immobile;

- obbligo di allegazione: l’APE deve risultare allegato all’atto di vendita od al contratto di locazione;

- obbligo di affissione: l’APE deve essere esposto con evidenza in luogo ben visibile al pubblico .

Una casistica più completa a questa pagina


I soggetti titolari di obblighi relativi all’APE

A seconda dei casi, vari soggetti hanno obblighi da assolvere relativi all’APE. Il mancato adempimento, se rilevato, comporta sanzioni importanti. I soggetti possono essere:

- il costruttore di un nuovo edificio (ovvero colui a cui è intestato il permesso di costruire);

- il committente, in caso di ristrutturazione importante;

- il direttore dei lavori;

- il venditore od il locatore di unità immobiliari;

- il compratore od il locatario di unità immobiliari;

- l’intermediario (se pubblica comunicati commerciali, inserzioni, ecc.).


Attestato di Prestazione
Energetica
APE

FAQ Regione Piemonte

Aggiornate alla normativa in vigore dall’1 ottobre 2015


Attestato di Prestazione Energetica
APE

Regione Piemonte

la pagina del sito della Regione Piemonte dedicata all’energia
 (non molto aggiornata)


Elaborazione
Attestati Energetici
APE

secondo la normativa
Regione Piemonte


Casi in cui necessita l’Attestato di
Prestazione Energetica
APE

Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte



Edifici esclusi dall’obbligo di Attestati di
Prestazione Energetica
APE

Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte



La validità temporale e formale dell’Attestato di Prestazione  Energetica
APE

Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte



Sanzioni per inadempienze
relative a
l’Attestato di Prestazione  Energetica APE


Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte



Rischi conseguenti ad
Attestato di Prestazione Energetica
APE
non accurato o non veritiero

I rischi a cui si espongono i venditotori od i locatori di immobile utilizzando APE non affidabili



pagina aggiornata il 19-11-2017


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“Prontuario per la gestione
degli APE”

redatto da
Paolo Zanoli (Studio Saparo)
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