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il 30/09/2020
APPROFONDIMENTI NORMATIVI
Bonifici che non hanno generato ritenuta d’acconto -
Riferimento: Circolare Agenzia delle Entrate 43-
Non si pregiudica il diritto alle detrazioni fiscali 50% e 65% se, per effettuare il pagamento tramite bonifico, non si è utilizzata l’appropriata modulistica bancaria e questo non ha consentito alla banca stessa di applicare direttamente una ritenuta d’acconto dell’8% al beneficiario, cioè al fornitore.
La soluzione è di ottenere dal fornitore una autodichiarazione in cui attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa
La circolare 43 -
La vera novità interpretativa, che di fatto smentisce quanto sostenuto in precedenza dall’Agenzia, è invece quella contenuta nelle ultime righe del documento e parafrasate in testa a questo articolo.
Quanto segue tratta principalmente questa incidenza della circolare. Essa interessa la generalità degli interventi detraibili 50% e 65%.
Per detrarre il 50% e 65% delle spese sostenute per interventi ammessi, è sempre necessario, per le persone fisiche, il pagamento delle spese stesse tramite bonifico.
Se disponendo tale bonifico non si è precisato, utilizzando apposita modulistica bancaria, che si intendeva detrarre la spesa e questo non ha generato, da parte della banca, la ritenuta d’acconto al beneficiario, si può sanare l’omissione.
La soluzione è in una autodichiarazione del fornitore in cui egli afferma che il bonifico è stato registrato e che l’importo concorrerà al reddito dell’impresa.
Invitiamo comunque coloro che debbono sostenere spese a seguire in ogni caso la prassi normale evitando il più possibile complicazioni.
Per spese da detrarre al 50% o 65% si consiglia vivamente di effettuare bonifici comunicando alla banca l’intenzione di effettuare le suddette detrazioni.
Conviene limitare il ricorso all’autodichiarazione citata in precedenza solo a casi particolari ed altrimenti irrimediabili (es. quando si sono intraprese spese senza la consapevolezza che potevano essere detratte e non si può più annullare e ripetere il bonifico).
Nel caso di costruzione di box è ammesso il pagamento con qualunque mezzo purché sia attestato nell’atto notarile. Occorre però sempre una autodichiarazione simile alla suddetta.
COMMENTO
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 55-
A seguire la circolare, la 11-
A parere di Studio Saparo la posizione di cui sopra era palesemente insostenibile.
La normativa sopra citata e mai variata afferma la indispensabilità di un bonifico e di altri dati da riportare nella casuale dello stesso.
Nulla di normativo è stato mai decretato circa la decadenza del diritto a detrarre in assenza di ritenuta d’acconto verso il beneficiario.
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pagina aggiornata il 27-
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